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Vittime della mafia

Statuto dell'Associazione


"Coordinamento delle Vittime dell'Usura, dell'Estorsione e della Mafia"
(Onlus - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

ART. 1
(Costituzione)

E' costituita l'Associazione denominata "Coordinamento delle Vittime dell'usura, dell'estorsione e della mafia" con sede in Palermo via Remo Sandron, n. 61.

L'Associazione è promossa dal "Centro Pio La Torre", cui aderisce.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata (ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

ART. 2
(Soci)

Il Coordinamento si compone di tutti coloro che a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione hanno subito danni di natura patrimoniale, non patrimoniale e morale, in relazione ad azioni commesse in Sicilia da singoli e/o da associazioni a delinquere, semplici e di stampo mafioso, che configurino reati di mafia, estorsione ed usura, nonché tutti quelli ad essi connessi e/o conseguenti.

ART 3
(Scopi)

Scopi del Coordinamento sono:
1. Contrastare i fenomeni criminali che generano i comportamenti illegittimi e i reati sopradetti, nonché gli autori degli stessi;
2. Costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi ai reati sopra richiamati;
3. Garantire alla vittime l'esercizio delle azioni risarcitorie derivanti dai reati subiti;
4. Segnalare e denunciare alle competenti autorità i comportamenti illegittimi e i reati posti in essere dai singoli o dal crimine organizzato;
5. Promuovere ed organizzare azioni di tutela e sostegno dei diritti delle vittime dei reati e dei loro familiari;
6. Promuovere forme concrete di solidarietà tra le persone offese e danneggiate dai reati;
7. Elaborare proposte per la lotta alla criminalità organizzata ed economica e sensibilizzare le istituzioni al perseguimento della stessa;
8. Contribuire alla diffusione nella società della cultura della legalità e del rispetto dei diritti dei singoli cittadini.

Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


ART. 4
(Le entrate e il patrimonio sociale)


Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) le quote associative e i contributi annuali dei soci, nella misura stabilita dal Comitato di Direzione;
b) contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
c) gli introiti derivanti dalle attività istituzionali.
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; b) dal fondo di riserve costituito con le eccedenze di bilancio.
E' tassativamente vietato distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, riserve ed altri fondi. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale e le entrate che risultino non spese dovranno essere devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei soci di cui all'art. 8 .
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.


Art. 5
(Ammissione ed esclusione dei soci)


Possono essere soci del "Coordinamento della Vittime della mafia, dell'estorsione e dell'usura" tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano i requisiti di cui all'art. 2 e si impegnano ad accettare lo statuto ed attenersi alle deliberazioni che regolamenteranno la vita sociale.
Per essere ammessi a socio è necessario il versamento della quota associativa ed il relativo rilascio della tessera da parte del Comitato di Direzione che si esprime insindacabilmente sulle richieste di ammissione.
I soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni, quando ne diano comunicazione scritta al Comitato di Direzione. Le dimissioni hanno decorrenza immediata salvo il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
b) per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, di morosità, di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione, e, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Art. 6
(Organi dell'Associazione)


Sono organi dell'Associazione:
1) il Presidente,
2) l'Assemblea dei soci,
3) il Comitato di Direzione,
4) il Collegio dei Revisori dei Conti,
5) il Collegio dei Probiviri,
6) la Consulta


Art. 7
(Il Presidente)


Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica due anni e può essere rieletto una volta.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Direzione, sovrintende alle attività dell'Associazione ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Direzione riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.
Ad ogni altro effetto il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente.


Art. 8
(L'Assemblea dei soci)


L'Assemblea è composta dalla totalità dei soci e da un rappresentante per ciascuna delle persone giuridiche associate.
Tutti i soci ed i rappresentanti dei soci persone giuridiche hanno diritto a un voto.
L'Assemblea discute le linee generali dell'attività dell'Associazione, delibera sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Presidente, dal Comitato di Direzione e da singoli soci; approva il bilancio, il rendiconto e le relazioni del Comitato di Direzione e del Collegio dei Revisori dei Conti; elegge il Presidente, il Tesoriere ed eventualmente uno o più Vice Presidente; delibera sulle modifiche statutarie e sull'interpretazione del presente Statuto; delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto.
L'Assemblea autorizza la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Associazione, delibera in merito ai rapporti con enti ed istituzioni esterne e su eventuali convenzioni con collaboratori.
L'Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/5 dei soci, e dovrà aver luogo, in questo caso, entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno della prima.
Per deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

Art. 9
(Il Comitato di Direzione)


Il Comitato di Direzione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea. Esso definisce le linee di priorità delle attività di cui all'art. 3 ed elabora i programmi di iniziativa dell'Associazione.
Esso è composto da non più di nove membri eletti dall'Assemblea.
Ne fanno parte di diritto il Coordinatore della Consulta e il Presidente del Centro Pio La Torre.
In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale per due voti. I suoi componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una volta.
Il Comitato di Direzione fissa gli incarichi e le responsabilità dei componenti del Comitato in ordine all'attività programmata; istituisce sezioni di lavoro e nomina i responsabili; predispone il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 10
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)


Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci dell'Associazione. Essi provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprimono il loro parere sul bilancio e sul rendiconto annuale comunicandolo all'Assemblea ed effettuano verifiche di cassa.


Art. 11
(Il Collegio dei Probiviri)


Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri ufficiali e due supplenti. Sono eletti dall'Assemblea tra i soci e restano in carica due anni.
Esso ha il compito di istruire e decidere, senza formalità di rito, sulle vertenze e/o controversie tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e non sono impugnabili in sede giudiziaria.


Art. 12
(La Consulta)


La Consulta è costituita da esponenti delle varie discipline economiche, sociali, giuridiche, scientifiche, designati dall'Assemblea.
La Consulta partecipa alla elaborazione del programma di attività e collabora con il Comitato di Direzione per promuovere le singole iniziative e per curarne l'attuazione.
La Consulta elegge al suo interno un Coordinatore.


Art. 13
(Disposizioni finali)


Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti ed in ogni caso si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

 

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