All'Ars il disegno di legge contro la povertà assoluta

Economia | 26 maggio 2015
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Un aiuto economico destinato a 250 mila famiglie povere della Sicilia. È l'obiettivo del disegno di legge di iniziativa popolare che introduce il reddito contro la povertà assoluta, che è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni ai capigruppo dell'Assemblea regionale.

  Il ddl, che si compone di sette articoli, ha tra i firmatari un cartello trasversale di soggetti - dal Centro Pio La Torre, ai sindacati, a Libera, Confindustria, alla Caritas, alla Comunità di Sant'Egidio, Erripa, al Comitato lotta per la casa «12 luglio» e Terzo Settore - giovedì scorso è stato depositato all'assessorato regionale alle Autonomie locali.

 Il testo prevede di agganciare alla sottoscrizione di un progetto di inclusione sociale, l'integrazione destinata a ciascun nucleo familiare, che sarà commisurata alla differenza tra il reddito disponibile (Isee) e la soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat. Ai beneficiari sarà quindi rilasciata una carta acquisti da utilizzare per comprare beni e servizi di prima necessità, che saranno individuanti con il regolamento attuativo, dopo che il ddl avrà avuto l'ok dell'Ars. «Stimiamo di raggiungere quasi un milione di persone - ha detto il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco in conferenza stampa - La spesa prevista è 100 milioni di euro per il primo anno, di circa 70 milioni per il secondo anno da finanziare con risorse comunitarie. Chiediamo alla politica di fare la propria parte, da lunedì cominceremo la raccolta delle firme.

Pensiamo che questa forma di aiuto sia una forma per contrastare la criminalità organizzata che trova terreno fertile nella povertà». Il presidente siciliano dell'Anci, Leoluca Orlando, ha aggiunto: «oggi ci troviamo di fronte a nuove povertà, manderemo una circolare ai 390 sindaci per predisporre banchetti e auspichiamo che il ddl sia accompagnato dal numero più alto di firme». «Diciamo no alla logica del sussidio. Contro la povertà assoluta serve una manovra che, assieme a misure per far fronte all'emergenza, preveda interventi su più fronti: un piano regionale pluriennale contro la povertà, la ristrutturazione del welfare regionale e locale.

E misure di politica attiva centrate sui servizi alla persona». Così le segreterie regionali di Cgil Cisl e Uil nel giorno della presentazione all'Ars del disegno di legge di iniziativa popolare sull'integrazione al reddito contro la povertà assoluta.  «Un'iniziativa che riteniamo fondamentale - affermano Mimma Argurio (Cgil), Rosanna Laplaca (Cisl) e Luisella Lionti (Uil) - ma che da sola è insufficiente per superare l'estrema condizione di disagio che in questi anni di crisi ha colpito drammaticamente famiglie e bambini». Secondo gli ultimi dati Istat, scrivono infatti i sindacati, in Sicilia nel 2013 a vivere in condizioni di povertà assoluta sono stati 229 mila minori (+5,9%rispetto all'anno precedente). In pratica, uno su quattro è povero.

E il dato colloca l'Isola al secondo posto tra le regioni italiane, per povertà minorile. Dal governo della Regione le confederazioni si attendono «precisi impegni scanditi datempi e modalità fissati in un piano pluriennale e una politica di servizi per l'inclusionesociale». Parallelamente, sottolineano, alle misure richieste anche in questi giorni al governonazionale dall'Alleanza contro la povertà di cui Cgil, Cisl e Uil fanno parte e che nei prossimigiorni vedrà la luce anche nella versione regionale.

Ecco la proposta di legge di iniziativa popolare

Disegno di legge d’iniziativa popolare 
Integrazione al reddito contro la povertà assoluta

Art. 1

E’ istituita l’integrazione al reddito contro la povertà assoluta.

Art. 2

L’integrazione al reddito contro la povertà assoluta è una misura volta a fornire un aiuto economico pari alla differenza tra il reddito disponibile (ISEE) del nucleo familiare e la soglia della povertà assoluta calcolata annualmente dall’ISTAT.

Art. 3

L’integrazione al reddito contro la povertà assoluta è erogata mediante il rilascio di apposita carta acquisti che potrà essere utilizzata per l’acquisto dei beni e servizi di prima necessità individuati dal regolamento attuativo della presente legge. La carta acquisti di cui al precedente comma è alimentata mensilmente fino al raggiungimento della cifra prevista per l’integrazione al reddito. L’eventuale credito residuo è spendibile nei mesi successivi.

Art. 4

La richiesta della carta acquisti va effettuata presso un centro di assistenza fiscale o un patronato. Il rilascio della carta acquisti è subordinato all’impegno a sottoscrivere, da parte dei beneficiari, un progetto di inclusione sociale. Il progetto di cui al comma precedente è gestito dai servizi sociali del comune di residenza dei beneficiari, eventualmente in collaborazione con i centri per l’impiego. Possono inoltrare domanda per il rilascio della carta acquisti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano legalmente residenti da almeno dodici mesi nel territorio della regione.

Art. 5

Le spese di attivazione e di funzionamento dell’integrazione al reddito contro la povertà assoluta sono a carico della regione. Chi omette di informare tempestivamente l’amministrazione circa eventuali incrementi nella sua situazione reddituale tali da comportare una decurtazione dell’integrazione al reddito, perde istantaneamente e per i cinque anni successivi il diritto a ricevere l’integrazione medesima. Tale previsione si applica anche a coloro i quali abbiano presentato la propria istanza formulando dichiarazioni mendaci sulla propria capacità reddituale. Le articolazioni periferiche dell’Assessorato regionale al lavoro effettuano gli opportuni controlli. Contestualmente al rilascio della carta acquisti i beneficiari sottoscrivono l’impegno a consentire agli incaricati dell’amministrazione regionale e del comune di residenza sopralluoghi e accertamenti. Comporta l’immediata decadenza dal diritto all’integrazione al reddito contro la povertà assoluta il rifiuto ingiustificato del beneficiario a consentire l’accesso alla propria abitazione, a beni registrati, a conti correnti, a titoli o ad altre informazioni rilevanti, da parte degli organi summenzionati. In presenza di violazioni di legge rilevanti, i predetti incaricati provvedono anche a comunicarle alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 6

Tutte le modalità di gestione dell’integrazione al reddito contro la povertà assoluta sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

La copertura finanziaria dell’integrazione al reddito contro la povertà assoluta è assicurata dalle risorse regionali, nazionali e comunitarie utilizzabili a tale scopo. Prioritariamente verranno destinate a tale finanziamento: 1) la rimodulazione dei programmi operativi regionali (FSE, FESR e FEARS) del presente periodo di programmazione; 2) i programmi paralleli derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali investimento europeo (SIE); 3) le quote residue del piano azione e coesione (PAC); 4) le quote in economia della legge n. 328/2000; 5) le quote provenienti dal fondo di sviluppo coesione (FSC).



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