Femminicidi, la svolta e le nuove tutele

Politica | 30 luglio 2025
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Un primo traguardo, seppure parziale, per il disegno di legge che introduce nella legislazione penale italiana il delitto di femminicidio e nuove norme per contrastare la violenza nei confronti delle donne: è stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva. Come si legge nel resoconto stenografico del 23 luglio, “con un voto unanime, l'Assemblea ha approvato il ddl n. 1433 recante introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Il testo passa all'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento introduce il nuovo reato autonomo di femminicidio (art. 577 bis del Codice penale), punito con l'ergastolo quando l'omicidio avviene per motivi di controllo, possesso, dominio, rifiuto o odio verso la donna. Si rafforzano le aggravanti nei casi di violenza domestica, sessuale o persecutoria e si introducono numerose tutele processuali e penitenziarie per le vittime e i familiari, compresa la confisca obbligatoria dei beni, l'obbligo di ascolto rapido della persona offesa e la possibilità per i minori vittime di accedere autonomamente ai centri antiviolenza. Infine, è previsto un investimento in formazione per magistrati, sanitari e operatori, un aggiornamento dei criteri per l'accesso ai benefici penitenziari e misure economiche a tutela degli orfani.
Nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed è intervenuto in replica il rappresentante del Governo. Oggi, sono stati accolti diversi ordini del giorno, tutti in testi riformulati”.
Il disegno di legge è stato presentato dai ministri di Giustizia, Interni, Famiglia, Riforme istituzionali.
“Approvato l'articolato all'unanimità – prosegue il resoconto stenografico – nelle dichiarazioni finali sono intervenuti, per esprimere soddisfazione per una norma che riveste un forte valore simbolico e culturale”, dieci senatrici e senatori di tutti i gruppi. “Alleanza Verdi Sinistra ha tuttavia evidenziato criticità permanenti quali l'esclusione delle soggettività non conformi tra le vittime riconosciute, l'assenza totale di risorse per prevenzione e formazione e l'approccio unicamente penale a un fenomeno culturale”.

L’espressione “in quanto donna” cuore del provvedimento

Cuore del disegno di legge è il nuovo articolo 577 bis inserito nel Codice penale. Eccone la formulazione: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”.
Illuminante ai fini della comprensione delle nuove disposizioni quanto scrive il Servizio studi del Senato nel dossier di accompagnamento al disegno di legge: “Tale norma prevede una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa. Infatti, l’articolo 577 bis , comma 1 del Codice penale sanziona, con la pena dell’ergastolo, le condotte preordinate a cagionare la morte di una donna, realizzate attraverso atti di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, nonché la condotta omicidiaria orientata a perseguire la repressione dell’esercizio dei diritti, delle libertà o della personalità della donna”.
Il concetto riassunto nell’espressione “in quanto donna” o “donna in quanto tale” viene ovviamente esteso anche a “una persona di sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.

I contenuti degli articoli del disegno di legge

L’inserimento del nuovo articolo 577 bis comporta a cascata numerose integrazioni o sostituzioni ad articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale. È prevista anche l’introduzione di una “Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne” da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno.
L’articolo 4 reca modifiche alle norme in vigore in tema di “tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva”. Si allarga in pratica la platea degli orfani tutelati: non solo gli orfani di femminicidio nati nell’ambito di una “relazione affettiva e di stabile convivenza” ma, una volta approvata definitivamente la legge, nati nell’ambito di una “relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell’articolo 577 bis del codice penale nonché nel caso in cui l’autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell’articolo 577 bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti”.
Il nuovo disegno di legge introduce “modifiche in materia di ordinamento penitenziario”. E dispone, con rigidi vincoli finanziari, “campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l’uso di stupefacenti”: “Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della loro autonomia e con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosità dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza”.
La scuola è chiamata a fare la sua parte ma, al solito, senza che si conti su nuove e apposite risorse finanziarie per programmi di sensibilizzazione di questo tipo: “Per tali finalità, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall’uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale”.
Le “Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti” prevedono l’istituzione per questa finalità di un apposito tavolo tecnico presso il Ministero della Salute con la presenza di esperti e rappresentanti di Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Pari opportunità, Ministero della giustizia, Ministero dell’Interno.

Capitolo formazione

Tra i punti rilevanti del disegno di legge il “rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica” rispetto a quanto prevede la vigente legge 168 del 2023. Quali le linee guida della formazione che si intende mettere in atto e a chi sarà destinata? “Si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell’entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell’età delle vittime, e di un’efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell’albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura”.
Per i magistrati formazione obbligatoria: “La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse”.
Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto quattordici anni potranno accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.
Dovrebbero agevolare l’applicazione delle nuove norme che discendono dall’articolo 577 bis le previste modifiche in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.
Vengono rafforzate le “garanzie di acceso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato”. Si provvederà attraverso fondi di riserva del Ministero dell’Economia accantonati per il Ministero della Giustizia.
L’ultimo dei quattordici articoli del disegno di legge riguarda i costi che comporteranno nel complesso le nuove norme sul delitto di femminicidio. Definiti, con un abile esercizio di politichese e burocratese, “clausole di invarianza finanziaria”. Ossia: “Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

La Camera approvi senza modifiche

Insomma, come si dice in casi del genere, “il minestrone va preparato con gli ingredienti che si hanno in casa”, senza spendere un centesimo al supermercato o sulle bancarelle del mercato per acquistarne altri. Legittime a questo punto le riserve di chi in aula al Senato lamentava “l’assenza totale di risorse per prevenzione e formazione e l’approccio unicamente penale a un fenomeno culturale”.
Comunque sia, già riconoscere il delitto di femminicidio nel Codice penale dopo tante uccisioni di donne che hanno motivazioni e copione standardizzati appare un significativo passo in avanti – seppure tardivo – come presa di coscienza legislativa e giuridica.
Sul piano politico e procedurale sarebbe ora auspicabile che l’altro ramo del Parlamento, la Camera dei Deputati, non solo approvi al più presto il disegno di legge ma non apporti modifiche al testo. Così da affrettare la promulgazione della legge evitando che il provvedimento torni al Senato a seguito di modifiche introdotte a Montecitorio.
 di Pino Scorciapino

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