La carica delle coppie che vogliono il divorzio breve
Società | 25 maggio 2015
Con l’entrata in vigore della legge sul divorzio breve da martedì 26 maggio oltre 200 mila coppie possono presentare la domanda, in Sicilia sono poco più di diecimila. la norma promette quasi di azzerare i tempi di attesa della separazione coniugale. Ogni anno vengono definite più di 60 mila domande di separazione consensuale e più di 30 mila giudiziale. Finora questi ex coniugi avrebbero dovuto aspettare tre anni prima di presentare la domanda di divorzio. Ora i tempi si sono ridotti, rispettivamente a sei mesi e un anno. Si teme una fase di ingolfamento dei tribunali ma una volta smaltita la prima ondata i risparmi potranno essere significativi soprattutto per i divorzi consensuali che attualmente richiedono mediamente 110 giorni per la definizione della separazione e 130 per il divorzio. Ma ecco i punti salienti della nuova norma.
di Angelo Meli
I sei mesi cruciali
La legge 6 maggio 2015 n. 55 in vigore da oggi è composta da tre articoli: l'art. 1 modifica la legge sul divorzio (legge 898/70), l' art. 2 modifica l' art. 191 c.c. (norma in materia di scioglimento della comunione legale), l' art. 3 regola l'efficacia nel tempo delle nuove disposizioni (prescrivendone l'immediata applicabilità). Prima di oggi, in caso di separazione personale, la domanda di divorzio non era proponibile se non dopo il decorso di tre anni. In virtù della modifica apportata, i tempi si accorciano. Se i coniugi si sono separati consensualmente, la domanda di divorzio potrà essere presentata dopo 6 mesi; se i coniugi si sono separati giudizialmente, la domanda di divorzio potrà essere presentata dopo 1 anno. Il processo iniziato «giudizialmente» può, in itinere, «trasformarsi» in consensuale: i coniugi, cioè, in corso di processo, aiutati dai loro avvocati, trovano un accordo. La legge 55/15 prevede che, in questi casi, si applichi il termine più breve di 6 mesi.Vite distinte, beni disgiunti
Anticipo dei tempi anche per la cessazione della comunione legale: a prevederlo è l' art. 2. Nel caso di separazione giudiziale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; nel caso di separazione consensuale, la comunione si scioglie alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.Ultimi articoli
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